LA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE_2014-08-07

Procedura esecutiva immobiliare

« Si definisce pignoramento di beni immobili la misura esecutiva in base alla quale un creditore richiede al tribunale il sequestro di un immobile appartenente al proprio debitore, finalizzato alla vendita con successiva estinzione del debito ». (www.europe-eje.eu).

Il pignoramento immobiliare, in Francia, avviene secondo le seguenti condizioni :

I. SIGNIFICAZIONE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VALENTE ATTO DI PIGNORAMENTO

Tale procedura esecutiva puÒ avvenire sia nei confronti del debitore, sia nei confronti di un detentore terzo dell’immobile.

La significazione di pagamento con valore di atto di pignoramento sarà notificata, a seconda delle circonstanze, o presso il debitore o presso il detentore terzo. Tuttavia, si sottolinea che in entrambi i casi, la significazione dell’ingiunzione di pagamento deve essere notificata al debitore, il quale, nel caso in cui ci sia un detentore terzo, è ricevente di un’ingiunzione di pagamento semplice.

La significazione di pagamanto con valore di atto di pignoramento produce come effetto :

– l’indisponibilità dell’immobile (indispoinibilità che si estende anche ai proventi derivanti dall’immobile) ; e
– la messa in mora (« séquestre »).

Sommario

I GENERALI DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

II. PUBBLICAZIONE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO CON VALORE DI ATTO DI PIGNORAMENTO

III. NOTIFICA AL DEBITORE DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO PER UDIENZA COGNITIVA

IV. UDIENZA COGNITIVA

V. VENDITA IMMOBILIARE

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